Negli ultimi mesi sono arrivate alla segreteria diverse richieste in merito alla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha modificato la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947). Ma che cosa è cambiato veramente per gli artisti e gli operatori delle Arti Performative?

Ben poco dal punto di vista della prassi, molto dal punto di vista delle sanzioni. La legge di Bilancio 2018 ha limitato l’obbligo del Certificato di Agibilità alle sole ipotesi in cui i lavoratori abbiano in corso un contratto di prestazione d’opera di durata superiore a 30 giorni ovvero contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. Sono state inoltre inasprite le sanzioni per le imprese che non osservano le disposizioni di legge.

A seguito del provvedimento, a partire dal Gennaio 2018, per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, non sussiste più l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora siano presenti i seguenti elementi obbligatori:

i lavoratori abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato (sia esso a tempo indeterminato o a termine

i lavoratori siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento

siano versati dalle imprese i relativi contributivi previdenziali presso l’INPS

i lavoratori appartengano ad una delle seguenti categorie (indicate dal numero 1) al numero 14), del primo comma, dell’articolo 3):

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e di doppiaggio;
  7. direttori d’orchestre e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

Viceversa, le imprese hanno l’obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti ad una delle categorie suindicate e che abbiano in corso un contratto di prestazione d’opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

In alternativa, il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l’obbligo di custodia dello stesso da parte dello stesso committente.

Infine, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie suindicate (dal numero 1 al numero 14) nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

In caso di inosservanza alle disposizioni suindicate, sono state inasprite le sanzioni rispetto al passato. L’impresa sarà soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 129,00 euro, per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (la precedente sanzione era di 25,82 euro – ex 50mila lire).

Quest'ultimo è l'effetto certamente più rilevante della norma del 2017 sul nostro settore, giacchè per la maggiorparte delle figure che operano in esso non sussistono i requisiti di esenzione dal Certificato di Agibilità sopra esposti. In conclusione la norma ha di fatto QUINTUPLICATO le sanzioni per i conributi non versati.

 

8 comments on “ExENPALS 2018: cosa è cambiato…
  1. Ilaria Sequino ha detto:

    ma se lo spettacolo lo organizza una persona che non è impresa con attori non professionisti, come ci si deve regolare?

    • ANAP ANAP ha detto:

      Dipende dove lo spettacolo è organizzato. Ad esempio nel caso in cui sia organizzato in un locale pubblico il gestore assume profilo di datore di lavoro, accollandosi i relativi oneri. Rispetto al carattere non professionale degli attori questo deve essere certificato dall’adesione ad una federazione amatoriale riconosciuta (queste ultime ammettono in verità esclusivamente l’adesione delle compagnie legalmente costituite e non dei singoli). In tutti gli altri casi l’ente presuppone che la prestazione sia professionale.

      • Chiara ha detto:

        Quindi un’associazione che organizza un spettacolo di carattere benefico, senza biglietti, in uno spazio pubblico con attori non professsionisti è obbligata alla produzione di un’agibilità anche con i compensi a zero.
        Giusto?

        • ANAP ANAP ha detto:

          Ci scusiamo per le risposte tardive, siamo abituati a ricevere richieste informative attraverso la nostra email info@artiperformative.it e non sul sito. In ogni caso riguardo alla sua domanda: se gli attori non sono professionisti (e questa circostanza può essere dimostrata attraverso apposita esenzione rilasciata all’associazione, o attraverso l’affiliazione alle federazioni nazionali del teatro amatoriale) non è necessario produrre ALCUNA agibilità.

  2. tony ha detto:

    buonasera, tutti tecnici che installano gli strumenti fari ,diffusori ,strutture, saltuariamente come possono essere inquadrati?superiori ai 25 anni, possono rientrare in prestazioni occasionali?dipendenti pubblici che si dilettano saltuariamente con un gruppo musicale come tecnico ,può essere inquadrato come prestazione occasionale?

  3. Flavio ha detto:

    Salve, in caso di spettacolo di beneficenza, l’ente Teatro è obbligatao a richiedere la certificazione exenpals?

    • ANAP ANAP ha detto:

      Ci scusiamo per la risposta tardiva, siamo abituati a ricevere richieste informative attraverso la nostra email info@artiperformative.it e non sul sito. Se la prestazione degli attori / artisti è di carattere professionale la certificazione deve sempre essere prodotta. Nel caso di manifestazioni di beneficenza, se gli attori non sono professionisti e non percepiscono compensi, l’ente può essere esentato.

  4. Stefano ha detto:

    Salve, nel caso in cui un socio di un’impresa “x” effettui un servizio di assistenza tecnica per una produzione artistica e l’impresa “x” comunque è sotto contribuzione INPS in quanto l’attività prevalente è il commercio, come ci si comporta? Grazie mille.

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