Dopo il Decreto Cura Italia di Marzo, anche Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Rilancio) aveva previsto una nuova indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Circolare n°125 del 28/10/2020 ha finalmente fornito istruzioni amministrative in merito. Tra i soggetti interessati ci sono ovviamente i lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori i quali abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 ai sensi del decreto Cura Italia e Rilancio, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità. Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata precedentemente.
I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici che non ne hanno comunque beneficiato, possono presentare nuova domanda ai sensi del già citato decreto-legge n. 104 del 2020 (Rilancio) entro il 13 novembre.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono:
• PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le nuove misure adottate dal Governo a favore dei Lavoratori dello Spettacolo, prevedono un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possiedono i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito anche decreto Cura Italia). In particolare, stante la previsione di cui al citato articolo 38, possono accedere all’indennità onnicomprensiva i lavoratori, come sopra individuati, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8).
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, la medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, erogata dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto Cura Italia e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), nonché alle altre indennità onnicomprensive di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – con 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro – i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.