Il Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) è già una realtà normativa in vigore. Per il mondo dell’associazionismo si tratta di una rivoluzione copernicana. Nello specifico tutti i soggetti operanti fino ad oggi con varie forme giuridiche, con l’entrata in vigore del decreto sono indirizzati verso la nuova qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE (che in alcuni casi diventa quasi obbligatoria) e quindi verso l’iscrizione al nuovo REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE. Il codice approvato nel 2017 è intervenuto per limitare gli effetti della legge 398/1991 alle sole associazioni sportive dilettantistiche, ma ne risulta inciso anche l’art. 148, c. 3 TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare esplicativa 1.08.2018, n. 18/E, spiegando (tra l’altro) sino a quando le associazioni “non dilettantistiche sportive” potranno applicare ancora la legge 398/1991, a loro estesa in virtù dell’art. 9-bis D.L. 417/1991, chiarendo che l’entrata in vigore di questa norma avverrà a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, c. 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Perciò, per identificare il “D-day”, occorrerà che il Registro unico nazionale del Terzo settore sia effettivamente operativo e dal periodo di imposta successivo, tanto l’estensione della legge 398/1991 alle associazioni, quanto l’art. 148, c. 3 TUIR risulteranno modificati. In particolare, l’art. 148, c. 3 TUIR sarà applicabile solo alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, risultando così escluse le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Queste associazioni dovranno perciò trovare nuova collocazione, se e in quanto possibile, tra gli enti del Terzo Settore oppure rinunciare alle agevolazioni fiscali.

L’effetto di ciò sarà che per le associazioni escluse diventeranno commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Verrà meno il concetto della “transitività del rapporto associativo” cioè di quella particolare situazione per cui gli associati di un’altra associazione culturale, purché associata a una struttura madre, avrebbero potuto accedere ai servizi offerti da un’altra associazione, associata alla medesima struttura madre in regime di decommercializzazione dei corrispettivi.

Il 10 Settembre 2018 è stato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Correttivo n° 105 del 3 Agosto 2018. In questo nuovo Decreto sono contenute numerose novità per gli ETS. Prima di tutto la proroga al 3 agosto 2019 per l’adeguamento degli statuti al nuovo quadro normativo (il termine era precedentemente fissato al 3 febbraio 2019), inoltre per gli enti del terzo settore sono previste importanti semplificazioni sul piano civilistico e fiscale, a partire dalla possibilità di approvazione del rendiconto di cassa in sostituzione del bilancio d’esercizio in casso di ricavi inferiori ai 220.000 euro (in luogo del limite precedentemente previsto pari a 50.000 euro).

Il bilancio d’esercizio dovrà essere presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, ovvero entro il termine del 30 giugno di ciascun anno. Inoltre, a seconda della tipologia di ETS vengono determinati diversi adempimenti sotto il profilo della tenuta contabile.

In considerazione dei ritardi circa l’approntamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, è molto probabile che le modifiche in rassegna diverranno pienamente operative nel 2020 se non oltre. Ma una profonda trasformazione è ormai in atto, bene cominciare a prendere adeguati e tempestivi provvedimenti nella gestione delle attività culturali.

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