Il Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021, n. 41) ha introdotto una nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo (oltre che per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, venditori a domicilio, intermmittenti e occasionali). Coloro che hanno già ricevuto tale indennità grazie al Decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) riceveranno una-tantum una ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro. I soggetti di cui sopra non dovranno presentare una nuova domanda: la nuova indennità sarà erogata loro dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già percepite. Coloro che invece non hanno percepito precedenti indennità potranno presentare domanda per un sostegno dello stesso importo, entro 31 maggio 2021 attraverso il sistema informatico predisposto dall’INPS e reperibile a questo indirizzo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi del medesimo articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

A questo indirizzo la Circola INPS che chiarisce gli aspetti applicativi del provvedimento.

 

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