Le domande per la nuova indennità si possono presentare anche per l’anno 2023 entro la scadenza del 15 dicembre. E’ necessario avere almeno 60 giornate contributive nell’anno precedente alla domanda.

Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità è prevista, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023.

Per tutti i dettagli vai sul portale INPS (clicca QUI) e poi, dopo l’autenticazione con SPID/CIE/CNS, è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

La platea dei beneficiari, i requisiti nonché la durata, il calcolo e la misura della prestazione sono definiti dallo stesso decreto legislativo n.175/2023.

In particolare, l’indennità di discontinuità è erogata – in un’unica soluzione -, previa domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 € nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 % di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 % del valore calcolato ai sensi di legge.

 

Lascia un commento