Nuovo triennio per il Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo, nuove incoerenze tra modulistica e normativa. L’ANAP diffida la Direzione Generale dello Spettacolo: “Non potete giudicare i progetti in base alla bigliettazione !”
Il nuovo D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463 era stato salutato con riscontri piuttosto positivi da parte degli operatori delle arti performative. Nei princìpi per lo meno. Per la prima volta trovavamo il Teatro di Strada nella nomenclatura (Art. 1), al pari di tutti gli altri ambiti. Per la prima volta anche i Centri di Produzione del Teatro potevano prendere in considerazione l’attività di Teatro di Strada. Inoltre finalmente era stato cancellato dal comma che riguarda le attività di promozione del TdS l’incomprensibile limitazione “con l’impiego esclusivo di artisti di strada” che oltre ad essere inapplicabile, confondeva le idee di molti su che cosa davvero fosse lo spettacolo urbano che con quella norma si intendeva sostenere.
Poi però è stata aperta la piattaforma FUS-Online e come è accaduto tante volte anche in passato, le difformità rispetto al testo del decreto si sono rivelate tali da far pensare che l’attività di lobby, invece che con la parte politica e amministrativa, andrebbe svolta faccia a faccia con gli informatici del Ministero!
Il problema principale è che i parametri di valutazione indicizzata non sono coerenti con la normativa. Secondo il nuovo DM licenziato a dicembre il Teatro di Strada e il Teatro di Figura sono ambiti per i quali gli eventi ammessi a finanziamento possono essere organizzati anche con accesso gratuito: va da sè che gli incassi del botteghino non dovrebbero influenzare la valutazione del progetto. Ma sulla piattaforma FU-Online nella sezione dedicata alla “Qualità Indicizzata” (QI) il sistema include ben due parametri che dipendono dall’entità della bigliettazione: “Grado di autofinanziamento tramite ricavi da biglietteria” e “Incassi medi per spettatore“.
Ancora. Uno dei più importanti obiettivi strategici del decreto, trasversale a tutti gli ambiti, è quello di “Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti“. Ci si aspetterebbe quindi che la richiesta di dichiarare le compagnie Under 35, all’interno del calendario di manifestazioni e festival, sia volta a misurare un fenomeno legato a questo obiettivo. Ma non è così. Il parametro di QI si chiama “Giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni” e si riferisce SOLO al personale assunto direttamente dall’ente e non a quello in ospitalità. Per cui un Festival – magari organizzato dall’amministrazione comunale – contribuirebbe alla creatività emergente e a sostenere i giovani professionisti, solo attraverso il PROPRIO personale d’organico. Un invito alla creatività artistica per i dipendenti comunali?
Ma non ci si deve stupire più di tanto. L’attuale impostazione del sistema di valutazione, figlio di una ideologia che vorrebbe perseguire la “completa oggettività” del giudizio attraverso la matematica e alla quale erano votati anche i precedenti decreti (compreso quello del 17 luglio 2017), arriva a produrre anche veri e propri paradossi. L’ANAP infatti, indirizzando alla Direzione Generale competente una lettera di diffida, per mano del Presidente Carlo Lanciotti, oltre agli elementi di giudizio discriminatori fin qui esposti, ha dovuto denunciare anche delle vere e proprie bizzarrie della piattaforma FUS Online, che tra l’altro non riguardano solo le nostre attività.
Basti questo: le valutazioni dei fenomeni “Capacità di reperire altre risorse pubbliche” e “Autonomia gestionale” non possono avere alcun impatto sul punteggio delle domande, come invece sarebbe prescritto dalla Tabella 12 Allegato C del DM 23.12.2024, considerato che i due parametri sono uno l’esatto inverso dell’altro. Il parametro “Grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche” è infatti equivalente ai “Ricavi relativi al progetto derivanti da fonti pubbliche diverse dal FNSV” diviso per il “totale dei costi di progetto”; per contro il parametro “Grado di autonomia gestionale” è calcolato come “Totale dei costi di progetto” diviso le “Entrate derivanti da fonti pubbliche diverse dal FNSV”. È dunque ovvio che la valutazione di qualità indicizzata, in questo modo, non può essere influenzata dal punteggio che il sistema attribuisce né all’uno né all’altro parametro.
Stendiamo un velo pietoso sulla farraginosità di un sistema di presentazione delle domande che costringe tutto lo spettacolo italiano a passare giorni e giorni nella compilazione di un formulario assurdo. Un sistema che – ad esempio – nel perseguire il giusto obiettivo di sostenere le figure autorali, pretende non già soltanto dalle compagnie, ma anche dai Festival (!), che si depositi in domanda la data di nascita di ogni singolo autore le cui opere sono ospitate. Un sistema di candidatura e valutazione contraddittorio e spesso inutile che non riesce in alcun modo a rendere merito ai “miracoli” artistici e organizzativi nei quali gli artisti e operatori italiani dello spettacolo dal vivo sono abituati a prodursi.
Ci auguriamo che la Direzione Generale fornisca all’ANAP, alle compagnie e a tutti gli enti impegnati nel produrre le candidature, le oppurtune garanzie che queste incongruenze siano sanate PRIMA dei giudizi definitivi sui progetti.
Chi volesse leggere la lettera inviata dal Presidente ANAP alla Direzione Generale dal Presidente ANAP, può scaricarla qui: https://www.artiperformative.it/wp-content/uploads/2025/02/diffida_DG_05.02.2025.pdf