Al via la seconda tornata di Ristori per le attività colpite dai decreti di contenimento del Covid19. Per chi non è già stato destinatario dei procedenti Ristori di agosto (Decreto Rilancio) a partire dal 20 Novembre 2020 sarà possibile presentare le nuove domande sui canali dell’AGENZIA ENTRATE.

Nonostante le incertezze generate dalla sovrapposizione dei diversi provvedimenti (Decreto rilancio, Decreto Ristori, Decreto Ristori bis…) approntati per far fronte alla pesante crisi generata dalle iniziative di contenimento della pandemia, finalmente l’Agenzia Entrate sta per aprire i canali telematici per l’inoltro delle NUOVE domande. Chi aveva presentato domanda tra Giugno e Agosto ha già iniziato a ricevere i contributi a fondo perduto sullo stesso conto corrente dichiarato attraverso la precedente procedura online, senza altra formalità.

Mentre la data dalla quale le nuove domande potranno essere compilate tramite accesso a Fisconline, Entratel, Delega al Cassetto Fiscale o Consultazione Fatture Elettroniche, dovrebbe essere il 20 Novembre 2020. Ci saranno a disposizione 60 giorni per effettuare la domanda. L’Agenzia ha anche promesso di erogare i primi accrediti entro Dicembre 2020.

Le attività di spettacolo sono tra quelle maggiormente indennizzate e riceveranno il 200% della perdita di fatturato conclamata. Il mese di riferimento è sempre (purtroppo) quello di Aprile 2020. In caso le attività non possano vantare larghe perdite (le attività del nostro settore sono probabilmente tra quelle, visto che il mese di Aprile è classicamente un mese di bassi introiti), il contributo minimo è comunque pari a 2.000 € per le persone giuridiche, 1.000 € per professionisti e imprese individuali.

I codici ATECO destinatari dei contributi sono stati aggiornati in maniera estensiva e questo consentirà anche ad alcune delle nostre attività di accedere per la prima volta al ristoro. New entry anche per le attività con un fatturato superiore a 5 ML di euro (probabilmente questo non ci riguarda granché).

Il decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2020. Ed è possibile scaricarlo qui: DL 137-2020

Qui di seguito un elenco di codici ATECO tipici delle attività performative, ai quali si rivolge in decreto:

749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%

773994 – Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%

900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%

823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%

855209 – Altra formazione culturale

931300 – Gestione di palestre 200,00%

931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999 – Altre attività sportive nca 200,00%

932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%

932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%

932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%

949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%

949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%

960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

L’elenco completo è disponibile qui: CODICI ATECO RISTORI

Il presupposto principale per poter presentare la domanda è quello di aver avuto ad Aprile 2020 una perdita di almeno 2/3 rispetto al fatturato di Aprile 2019. Quindi anche nel nuovo decreto il mese di Aprile, mese nel quale c’è stato il lockdown totale, rimane “mese campione” per la determinazione dei contributi. Questo ovviamente va a tutto svantaggio delle nostre categorie che usualmente non hanno fatturati elevati in Aprile. L’ANAP cercherà di rappresentare l’esigenza, per il futuro, di assegnare ristori più equi, basati magari su una media mensile del fatturato annuo, ma è difficile pensare che possa cambiare in itinere la norma varata a fine Ottobre.

A coloro che hanno aperto partita iva tra il 1° gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020 viene data la possibilità di derogare al requisito della perdita del fatturato. Queste attività riceveranno perciò il contributo minimo.

Il Decreto Rilancio inoltre, prevedeva una deroga al principio delle perdite qual ora il richiedente avesse sede in un comune nel quale al 31.01.2020 (data della dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale a causa del COVID19) fosse in vigore un precedente stato di emergenza dovuto ad altra calamità. Anche questi soggetti hanno ricevuto il contributo minimo.

Purtroppo però il Decreto RISTORI-BIS non ha confermato questa possibilità di deroga e nelle istruzioni fornite dall’Agenzia Entrate sui Contributi a Fondo Perduto (pag 12) troviamo l’avviso “ai soggetti che sulla precedente istanza al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31 gennaio 2020, il nuovo contributo viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo.

I soggetti che potevano ricevere il contributo in deroga al principio della differenza di fatturato con il Decreto Rilancio erano davvero molti, perché moltissime erano le aree del territorio italiano oggetto di precedenti emergenze. I soggetti che hanno ottenuto il contributo minimo in deroga hanno potuto incassarlo nuovamente a Novembre, grazie al meccanismo di accredito automatico. Mentre i nuovi soggetti che non avevano presentato domanda precedentemente, adesso non potranno più ottenerlo. Un trattamento discriminatorio che potrebbe facilmente essere impugnato. Ci auguriamo che l’AE e il Governo vogliano intervenire per dare maggior equilibrio a queste norme lacunose e contraddittorie.

 

Lascia un commento