Il DL 22 Aprile 2021 ha introdotto la nuove misure di contenimento del COVID19 per tutti i settori economici colpiti dalle recenti chiusure. Questo provvedimento delinea le linee guida generali soffermandosi su alcuni punti particolari e rinvia ai protocolli emanati dalle Regioni per le disposizioni particolari, anche in materia di spettacolo. Non rileva invece, per il nostro settore, il richiamo contenuto nell’articolo 1 del DL (“Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021″) poiché il nuovo DL ridisegna completamente l’impianto regolamentare del settore Spettacolo e quindi di fatto “dispone diversamente” per il nostro settore rispetto al DPCM del 2 Marzo / allegato 26. Il DL inoltre prevede espressamente, un riferimento all’Art.1 comma 14 del DL 33 del 2020, il quale autorizza ad adottare CON PRIORITA’ i protocolli di sicurezza approvati dalle regioni.
Sono quindi questi protocolli, approvati dalla Conferenza delle Regioni il 28 Aprile 2021, a fare da riferimento per tutte le attività del settore, e solo queste gli operatori e gli artisti sono tenuti a seguire. Per maggiore immediatezza riportiamo integralmente la scheda ATTIVITA’ DI SPETTACOLO inserita in questi protocolli, evidenziando come ad esempio NON SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTO AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DI EFFETTUARE TAMPONI ANTIGENICI prima di una rappresentazione o durante l’attività di produzione.
Per le attività di ristorazione all’interno degli eventi, i protocolli regionali richiamano la scheda specifica del settore ristorazione. Quindi rispettando le prescrizioni previste è possibile conciliare le due attività.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
prot. 21/51/CR04/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Roma, 28 aprile 2021
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti. Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, il numero massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presente linee guida, può essere fissato in deroga a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
▪ Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
▪ Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.
▪ Ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
▪ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Tutti gli spettatori devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
▪ L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
▪ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
▪ Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
▪ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
▪ I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri . Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
▪ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.
PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
▪ L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
▪ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
▪ L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
▪ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti.
▪ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
▪ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.
PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l’utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
▪ l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.