Con Circolare n. 137 del 26.11.2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito all’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, disciplinata dal Decreto Rilancio (D.L. n. 137/2020, art. 15) in favore delle categorie di lavoratori già ricompresi nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9).

Su conforme parere ministeriale, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 18 dicembre 2020. I soggetti già destinatari di indennità ai sensi del Decreto Agosto, non sono tenuti a presentare alcuna domanda: l’INPS provvederà ad erogare la nuova indennità automaticamente.

Ma non è finita qui. Infatti con l’approvazione del decreto Ristori Quater approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 Novembre, viene inserito un nuovo bonus di 1.000 euro una tantum per lavoratori dello spettacolo e altre categorie (oltre che per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità del primo decreto Ristori). Le nuove domande scadono il 15 dicembre 2020.

Si attendono chiarimenti dall’INPS su come avverrà questa nuova erogazione, soprattutto in considerazione del fatto che coloro che hanno consegnato la domanda per la prima volta in occasione del decreto Ristori (e quindi non hanno ancora incassato alcuna indennità) oppure lo stanno facendo, non hanno ancora maturato il titolo per ricevere questa ulteriore indennità in automatico. In mancanza di informazioni suggeriamo di prepararsi a depositare anche questa nuova domanda.

I soggetti interessati sono, quindi, tenuti a presentare vecchie e nuove istanze per via telematica, direttamente o per il tramite degli Enti di Patronato, attraverso:
– il portale Inps, al quale accedere mediante una delle seguenti credenziali:
o PIN rilasciato dall’Inps;
o SPID di livello 2 o superiore;
o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
– il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati:
o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito);
o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).
Con apposita comunicazione dell’Istituto, verrà segnalata l’attivazione del nuovo servizio.

I requisiti, come è ormai noto a tutti prevedono l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale Fondo di almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 1.1.2019-29.10.2020, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro; contemporaneamente si chiede la non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020.
Oppure l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo 1.12019-29.10.2020, da cui derivi un reddito non superiore ai 35.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020 (in analogia a quanto disciplinato per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e come chiarito dalla Circolare in esame).

Per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

REGIME DI INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Tutte le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono:
– incumulabili tra loro;
– incumulabili con il Reddito di emergenza (art. 14, D.L. n. 137/2020);
– incumulabili con le indennità per i lavoratori domestici, lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria, in analogia a quanto disposto per le indennità dell’art. 84 del Decreto Rilancio;
– incumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, comma 8, del Decreto Rilancio e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del Decreto Agosto, in analogia a quanto disposto per tutte le indennità del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;
– incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Inps, delle casse di previdenza obbligatoria nonché con l’APE sociale;
– parzialmente cumulabili con il reddito di cittadinanza;
– cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
– compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono:
– compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

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